PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le aree demaniali marittime ricadenti nei comuni di Ardore e Monasterace, in provincia di Reggio Calabria, su cui siano state eseguite in epoca anteriore al 31 dicembre 1983 opere di urbanizzazione da parte di enti o di privati cittadini, o che, pur non essendo edificate, siano comunque in possesso pacifico di privati a decorrere dalla predetta data, sono trasferite al patrimonio disponibile dei comuni medesimi.
      2. L'ufficio delle entrate competente per territorio è autorizzato ad eseguire la cessione a trattativa privata dei beni di cui al comma 1, in deroga alla normativa vigente in materia.

Art. 2.

      1. I comuni di cui all'articolo 1 sono autorizzati ad alienare, a domanda, ai privati possessori delle aree di cui al medesimo articolo 1, i terreni dagli stessi ottenuti in uso o in godimento. In caso di realizzazione nelle medesime aree di opere di urbanizzazione, il prezzo di cessione deve comprendere anche la spesa relativa a tali interventi.

Art. 3.

      1. Il prezzo di cessione di cui all'articolo 2 è determinato dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio con riguardo alle valutazione del solo terreno.
      2. Contro la determinazione dell'ufficio tecnico erariale, anche in ordine all'identificazione dell'area, è ammesso il ricorso, nel termine di un mese, al giudice del luogo

 

Pag. 4

ove è situata l'area, il quale provvede all'accertamento mediante consulenza tecnica.
      3. Ai fini di cui al presente articolo, l'imposta di registro è stabilita nella misura fissa di 50 euro.

Art. 4.

      1. Gli acquisti delle aree di cui all'articolo 1 devono essere effettuati entro sei mesi dalla data della determinazione del prezzo di cessione da parte dell'ufficio tecnico erariale effettuata ai sensi dell'articolo 3. Il prezzo può essere pagato anche in rate annuali per non oltre cinque annualità.
      2. Ove l'atto di compravendita non segua entro sei mesi dalla data della determinazione del prezzo da parte dell'ufficio tecnico erariale o della sentenza del giudice di cui all'articolo 3, l'area resta nel patrimonio disponibile del comune.